STATUTO

DELLA CONSULTA UNIVERSITARIA DI FILOLOGIA GRECA E LATINA

Capo 1. Definizioni

Art. 1. Denominazione

È costituita l’Associazione culturale denominata «Consulta Universitaria di Filologia Greca e Latina (CUFiGL)»(S.S.D. FICP-01/A). 

Art. 2. Sede legale

La Consulta ha sede legale in Roma presso “La Sapienza” ‒ Università di Roma, Piazzale Aldo Moro, n. 5.

Art. 3. Finalità

La Consulta ha per finalità la promozione degli studi di filologia classica (greca e latina) e, in particolare, la discussione e la comunicazione dei temi attinenti al Settore Scientifico Disciplinare FICP-01/A relativi agli ambiti della ricerca, della formazione e della terza missione, nonché agli sbocchi professionali della formazione universitaria a carattere filologico-classico. In particolare, la Consulta promuove:

– gli studi che applicano i metodi della ricerca filologica a testi greci e latini, antichi e tardoantichi e alle loro tradizioni, nonché le ricerche sul teatro antico greco e latino, sulla fortuna della cultura e della letteratura antiche, sulla storia degli studi classici e sulla didattica delle lingue classiche;

– le iniziative volte a valorizzare la cultura classica nelle politiche culturali, nella scuola, nella comunicazione pubblica e nella società in genere;

– la cooperazione con il Ministero, le Università, gli Uffici Scolastici Regionali e altri enti pubblici e privati che condividano le finalità statutarie della Consulta, anche attraverso specifici protocolli d’intesa.

Art. 4. Attività istituzionale

Per il raggiungimento delle sue finalità, l’Associazione: 

– organizza congressi, giornate di studio, seminari, dibattiti, conferenze, e promuove la diffusione dei risultati scientifici conseguiti; 

– collabora con organismi nazionali e internazionali aventi fini analoghi; 

– cura la circolazione di informazioni e comunicazioni fra gli studiosi e i docenti interessati ai temi della filologia classica;

– patrocina e agevola tutte le iniziative utili per il conseguimento delle sue finalità statutarie. 

Le principali attività della Consulta ricevono adeguata visibilità tramite il sito web.

Capo 2. Norme economiche

Art. 5. Risorse economiche

La Consulta trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) quote associative supplementari o straordinarie;

c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;

d) erogazioni liberali e oblazioni;

e) contributi di enti pubblici e privati;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali. 

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. Patrimonio della Consulta

Il patrimonio della Consulta è costituito:

a) da beni mobili ed immobili;

b) dalle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene pervenuto a titolo legittimo.

In caso di scioglimento della Consulta i beni residui dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione avente finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità.

Tutte le cariche sono onorarie. 

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Consulta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7. Bilanci ed esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Consulta coincide con l’anno solare. 

Al termine di ogni esercizio il Tesoriere procede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario della gestione, da presentarsi all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il conto consuntivo viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell’anno successivo. Entro il 31 dicembre l’Assemblea provvede all’esame e all’approvazione del bilancio preventivo dell’anno corrente predisposto dal Tesoriere e proposto dal Consiglio Direttivo.

Il conto consuntivo e il bilancio preventivo sono resi pubblici tramite il sito web della Consulta.

Capo 3. I Soci

Art. 8. Soci ordinari e Soci aderenti

La Consulta comprende Soci ordinari e Soci aderenti.

Soci ordinari della Consulta possono essere, su richiesta, i docenti universitari strutturati a tempo indeterminato (Professori Universitari di I e di II fascia, e Ricercatori Universitari a tempo indeterminato), anche in quiescenza, e, per la durata del loro contratto, i Ricercatori Universitari a tempo determinato, afferenti al settore scientifico-disciplinare di Filologia greca e latina (S.S.D. FICP-01/A), o i docenti delle stesse categorie afferenti a settori affini (in quest’ultimo caso previa valutazione da parte del Consiglio Direttivo e approvazione dell’Assemblea dei Soci).

Soci aderenti della Consulta possono essere, su richiesta, studiosi il cui curriculum dimostri il loro contributo alla ricerca e/o alla didattica universitaria nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di Filologia greca e latina (S.S.D. FICP-01/A) o di settori affini. 

L’ammissione alla Consulta come Soci ordinari si ottiene mediante presentazione di una domanda d’iscrizione, completa di tutti i dati richiesti, nel caso di afferenti al settore scientifico-disciplinare di Filologia greca e latina (S.S.D. FICP-01/A); si ottiene tramite presentazione di una domanda d’iscrizione completa di tutti i dati richiesti, valutazione positiva del Consiglio Direttivo, delibera dell’Assemblea dei Soci, nel caso di afferenti ad altri settori.  

L’ammissione alla Consulta come Soci aderenti si ottiene mediante presentazione di una domanda d’iscrizione corredata da un curriculum vitae e due lettere di presentazione da parte di Soci ordinari, valutazione positiva del Consiglio Direttivo e delibera dell’Assemblea dei Soci. 

Il Socio, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, ha l’obbligo di inviare prova dell’avvenuto pagamento della quota associativa, pena l’inefficacia dell’ammissione. 

La qualità di Socio si perde in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti necessari a presentare domanda d’iscrizione o per mancato pagamento di due quote annuali consecutive, su delibera del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Socio aderente per sopravvenuta carenza dei requisiti di ammissione è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 9. Quota associativa

La quota associativa, distinta per Soci ordinari e Soci aderenti, sarà stabilita di anno in anno dall’Assemblea. 

Essa non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 10. Anno sociale

L’anno sociale inizia il primo novembre. 

Le quote sociali annuali devono essere versate entro il mese di dicembre. 

Capo IV. Organi sociali

Art. 11. Organi sociali della Consulta

Sono Organi sociali della Consulta: 

a) l’Assemblea dei Soci; 

b) il Presidente; 

c) il Consiglio Direttivo. 

Art. 12. Assemblea dei Soci  

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Consulta.

All’interno dell’Assemblea dei Soci, i diritti di elettorato attivo spettano a tutti i Soci; i diritti di elettorato passivo ai soli Soci ordinari afferenti al settore scientifico-disciplinare di Filologia greca e latina (S.S.D. FICP-01/A) che possano garantire una permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, con la sola eccezione dei Ricercatori Universitari a tempo determinato. 

Ogni Socio ha diritto ad un voto e – con l’eccezione delle votazioni per l’elezione delle cariche elettive ‒ può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata, postale o telematica; ogni Socio può essere portatore di non più di 3 deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal Socio delegato prima che l’Assemblea abbia inizio. Non è consentito che un Socio delegato trasferisca le proprie deleghe ad un altro. 

Art. 13. Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 

Svolge funzioni di Segretario il Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, un Segretario nominato dal Presidente fra i Soci ordinari. 

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del bilancio di previsione e del programma di attività per l’anno in corso, proposti dal Consiglio Direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia stata fatta domanda scritta da almeno un terzo dei Soci ordinari.

La convocazione è annunciata dal Presidente per via telematica con almeno 10 giorni di anticipo; essa deve indicare la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà degli aventi diritto di voto. 

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione. L’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In prima come in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti di persona o per delega.

Nelle votazioni per l’elezione delle cariche elettive non è ammesso il voto per delega. Le votazioni sono effettuate in Assemblea oppure, su decisione del Consiglio Direttivo, per via telematica o postale; i voti espressi per via telematica o postale vengono scrutinati assieme ai voti espressi in Assemblea. 

Il Segretario dovrà redigere il verbale dell’assemblea e controfirmarlo insieme al Presidente. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

Art. 14. Il Presidente

Il Presidente:

a) rappresenta legalmente la Consulta di fronte ai terzi; 

b) sovraintende alle attività della Consulta e alla gestione delle sue risorse; 

c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; 

d) presiede le riunioni dell’Assemblea; 

e) firma le deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e assicura che vengano eseguite fedelmente. 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea, a scrutinio segreto, tra i Soci ordinari afferenti al settore scientifico-disciplinare di Filologia greca e latina (S.S.D. FICP-01/A) appartenenti al ruolo dei Professori di I fascia che possano garantire una permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato e che abbiano presentato la loro candidatura all’Assemblea; risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi. A parità di voti ricevuti prevale il socio più anziano in ruolo. 

Ogni elettore dispone di una preferenza. 

Il Presidente resta in carica per tre anni ed è eleggibile al massimo per due mandati interi e consecutivi.

In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire il mandato da parte del Presidente, l’Assemblea procede, nei tempi più rapidi possibili, alle elezioni di un nuovo Presidente per lo scorcio di mandato.  

Art. 15. Il Vicepresidente

In caso di sua assenza, o di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Nella prima riunione, da tenersi entro trenta giorni dalla data dell’elezione, il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente scegliendolo al proprio interno.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo: 

a) coopera con il Presidente nella gestione della Consulta e nell’attuazione delle delibere dell’Assemblea; 

b) promuove e dirige tutte le attività statutarie nell’interesse degli iscritti, attenendosi alle indicazioni emerse nell’Assemblea.

Il Consiglio direttivo è composto da cinque Soci ordinari non in quiescenza, eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto; fra loro, uno deve appartenere al ruolo dei Professori di I fascia, uno al ruolo dei Professori di II fascia e uno al ruolo dei Ricercatori universitari, anche a tempo determinato; solo per i Ricercatori Universitari a tempo determinato non è fatto obbligo che l’eletto garantisca una permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato. 

L’elezione del Consiglio Direttivo avviene in concomitanza con quella del Presidente. 

Ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze, se esse comprendono Soci appartenenti a un solo ruolo fra quelli sopra citati; quattro preferenze, se esse comprendono Soci appartenenti almeno a due ruoli fra quelli sopra citati; fino a cinque preferenze, se esse comprendono Soci appartenenti almeno a tre ruoli fra quelli sopra citati; in ogni caso, è possibile esprimere più di una preferenza solo se esse rappresentano generi diversi. Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la nullità del voto per tutte le preferenze espresse.

Qualora l’esito delle elezioni non consentisse la formazione di un Consiglio aderente, nella sua composizione, alle norme del presente Statuto, si procede a elezioni suppletive per i ruoli non rappresentati. 

Risultano eletti il candidato che per ciascun ruolo abbia ottenuto il maggior numero di suffragi e, a seguire, i candidati che abbiano ottenuti più voti indipendentemente dal ruolo. A parità di voti ricevuti prevale il socio più anziano in ruolo.   

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio si riunisce, eventualmente anche in via telematica, su convocazione del Presidente o su richiesta di tre membri del Consiglio stesso. 

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. 

In caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire il mandato da parte di un membro del Consiglio, subentra il primo dei candidati non eletti o (in caso di mancanza di candidati non eletti) si procede a elezioni suppletive, tenendo comunque conto del principio per cui almeno un componente deve appartenere al ruolo dei Professori di I fascia, uno al ruolo dei Professori di II fascia, e uno al ruolo dei Ricercatori universitari, anche a tempo determinato. L’eventuale passaggio di un componente ad altro ruolo durante il mandato non dà luogo a decadenza.

Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla data dell’elezione, nomina fra i propri membri: 

a) il Vicepresidente;

b) il Segretario, che cura la corrispondenza della Consulta, redige e custodisce i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, presenta al Consiglio Direttivo le domande d’iscrizione;

c) il Tesoriere, che cura l’amministrazione e la gestione contabile dei fondi della Consulta in conformità alle direttive del Presidente.

Durante il triennio, il Consiglio Direttivo individua eventuali Commissioni di lavoro e nomina i relativi responsabili, scegliendoli nel proprio ambito o tra i Soci. I responsabili delle Commissioni possono avvalersi della collaborazione di esperti che non fanno parte della Consulta. 

Capo V. Norme Finali

Art. 17. Modifiche dello Statuto e scioglimento della Consulta 

Modifiche dello Statuto e scioglimento della Consulta, su proposta di almeno un quinto dei Soci, sono deliberate dall’Assemblea se approvate dalla maggioranza dei Soci ordinari. 

Art. 18. Rinvio alla normativa

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute (articoli 36 e seguenti del codice civile).

Roma, 25 giugno 2019, modificato il 18 gennaio 2025